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S T A T U T O
della "Fondazione Artieri 1852".
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I. DENOMINAZIONE -
1. Denominazione
E' costituita dalla Società di Mutuo Soccorso "Mutua Artieri" (già "Società di Mutuo Soccorso degli artieri di Rovereto") la "Fondazione Artieri 1852".
2. Sede
La Fondazione ha sede in Rovereto, in Via della Terra n.5.
Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di modificare l'ubicazione della sede legale, nonché di istituire dipendenze o sedi secondarie in altre città italiane ed estere.
Per l'esercizio della sua attività la fondazione potrà avvalersi di uffici periferici.
Essa è ente di diritto privato e risponde ai principi ed allo schema giuridico delle fondazioni disciplinate dagli articoli 12 e seguenti del codice civile.
3. Durata
La Fondazione ha durata illimitata.
II. SCOPO – ATTIVITA'
4. Scopo sociale
La Fondazione persegue finalità sociali, di solidarietà sociale e di promozione umana attraverso attività di assistenza sociale, promozione dell'istruzione, della cultura e dell'arte.
Essa opera prevalentemente nell'ambito del territorio della Comunità della Vallagarina.
La fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
5. Attività proprie
Nell'ambito di tale scopo istituzionale, la Fondazione potrà:
a) svolgere ogni attività di accoglienza nei confronti del prossimo, cercando di farsi carico delle necessità ed esigenze;
b) promuovere la crescita culturale, spirituale e sociale delle persone, operando in maniera durevole e coinvolgente con l'individuo;
c) attivarsi per il coinvolgimento e la sensibilizzazione della comunità alla realizzazione delle finalità assunte, ricercando la diffusione dei valori;
d) svolgere opera di formazione indirizzata all'accoglienza e beneficenza, educando alla attenzione per i problemi della povertà ed alle relazioni solidali nell'ambito della comunità;
e) operare nella ricerca delle cause dei problemi, attuando collegamenti con altre entità, creando strutture ed organizzando sinergie volte a favorirne la non radicalizzazione, coinvolgendo a tal fine ogni struttura pubblica, privata;
f) promuovere e sostenere studi, progetti di ricerca e programmi operativi riguardanti la solidarietà sociale;
g) organizzare corsi, incontri, seminari ed opere editoriali, con particolare riferimento ai temi della solidarietà sociale, dell'economia e dell'artigianato;
h) incentivare rapporti di collaborazione fra enti pubblici, associazioni e strutture di volontariato, al fine di condividere e diffondere informazioni, studi ed esperienze che consentano di procedere alla attuazione degli scopi di solidarietà della Fondazione;
i) promuovere e organizzare forme di comunicazione, di dibattito e di confronto culturale sui temi di proprio specifico interesse.
E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopra considerate, ad eccezione di possibili attività direttamente connesse e/o strumentali nonché accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, nei limiti consentiti dalla legge.
6. Attività strumentali, accessorie e connesse
Per il raggiungimento dei suoi scopi la fondazione potrà tra l'altro:
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della fondazione;
b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
c) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della fondazione medesima; la fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, partecipare e concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali, di società e consorzi nonché partecipare ad enti del medesimo tipo;
f) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
La Fondazione potrà anche compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, di investimento, che siano strettamente strumentali al conseguimento dello scopo della Fondazione medesima.
III. PATRIMONIO
7. Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
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Gli investimenti del fondo di dotazione e del patrimonio dovranno essere effettuati in forme non soggette a rischio.
8. Fondo di gestione
Il fondo di gestione della fondazione è costituito:
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Le rendite e le risorse della fondazione saranno impiegate per il funzionamento della fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
La gestione della fondazione dovrà in ogni caso assicurare la integrità economica del patrimonio.
9. Fondatori
E' Fondatore l'ente di cui all'art. 1.
10. Partecipanti
Possono ottenere la qualifica di "partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti o associazioni, anche non riconosciute, od altre Istituzioni, anche aventi sede all'estero, che, condividendo le finalità della fondazione, contribuiscano alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi anche mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di amministrazione.
La qualifica di partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ove stabilito dal Consiglio di amministrazione.
11. Diritti dei partecipanti
I partecipanti possono, con modalità non recanti pregiudizio alla attività della fondazione, accedere ai locali ed alle strutture funzionali della medesima, come pure consultare archivi, biblioteche ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, nonché partecipare alle iniziative dell'ente.
I partecipanti compongono inoltre l'assemblea dei partecipanti, di cui al successivo art.18.
12. Esclusione e recesso
Il Consiglio di amministrazione decide con la maggioranza di 2/3 (due terzi) l'esclusione dei partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
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Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
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Gli aderenti possono, in ogni momento, recedere dalla fondazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.24 del codice civile.
13. Organi della Fondazione
Sono organi della fondazione:
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L'appartenenza agli organi amministrativi della Fondazione non comporta diritto a compensi o emolumenti salvo il diritto al rimborso delle spese vive sostenute per lo svolgimento delle funzioni del proprio ufficio.
14. Consiglio di amministrazione
La fondazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione formato da 3 (tre) a 7 (sette) componenti, designati:
a) tre dai soci della Società di Mutuo Soccorso degli Artieri di Rovereto al 31 dicembre 2012, che li eleggeranno a maggioranza relativa;
b) uno dall'Accademia degli Agiati di Rovereto;
c) uno di comune accordo dalle Casse rurali della Vallagarina che abbiano la qualifica di partecipanti;
d) uno di comune accordo dai Comuni della Vallagarina che abbiano la qualifica di partecipanti;
e) uno da tutti gli altri enti pubblici e privati che abbiano la qualifica di partecipanti.
I soci della Società di Mutuo Soccorso degli Artieri di Rovereto al 31 dicembre 2012 avranno facoltà di deliberare a maggioranza la nomina, anziché di 3 (tre) consiglieri, di uno o due Consiglieri soltanto, per consentire ai Comuni o alle Casse Rurali la nomina di un ulteriore consigliere.
Il Consiglio si intenderà costituito fin dal momento in cui saranno state effettuate le designazioni di cui alla lettera a).
In sede di costituzione della Fondazione la nomina dei consiglieri di cui alla lettera a) sarà effettuata dal Fondatore. I tre consiglieri costituiranno il Consiglio provvisorio con tutti i poteri per ottenere il riconoscimento della fondazione.
I componenti del Consiglio di amministrazione rimangono in carica di regola per cinque anni e possono essere revocati da parte del soggetto abilitato alla loro nomina.
I componenti che per qualsiasi ragione cessino dalla carica nel corso del mandato sono sostituiti in conformità ai precedenti commi.
I sostituti cessano dall'ufficio insieme con l'intero collegio.
Alla scadenza del mandato si provvede al rinnovo del Consiglio con gli stessi criteri previsti nei precedenti commi. Il Consiglio uscente resta in carica, con pienezza di poteri, finché non si sia proceduto alla nomina almeno dei componenti di cui alla lettera a)
I membri del Consiglio di amministrazione possono essere confermati.
Il membro del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decade dalla carica. In tal caso chi aveva nominato il membro decaduto provvederà alla nomina del sostituto, che resterà in carica sino allo spirare del termine del mandato degli altri consiglieri.
Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della fondazione.
In particolare provvede, tra l'altro, a:
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Il Consiglio può delegare i propri poteri a singoli consiglieri, con esclusione di quelli concernenti alienazioni immobiliari e costituzioni di ipoteche.
15. Convocazione e quorum
Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, con lettera raccomandata spedita con almeno quattro giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, a mezzo posta elettronica, telegramma o telefax inviato due giorni prima di quello della riunione.
L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.
Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'ente, è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.
Il Consiglio si riunisce ordinariamente ogni tre mesi. Può inoltre riunirsi ad iniziativa del Presidente, ovvero a richiesta di almeno un terzo dei componenti. Esso è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vice Presidente o da un membro eletto dal Consiglio stesso.
Le delibere constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.
16. Presidente – rappresentanza legale
Il Presidente della fondazione ha la legale rappresentanza della fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.
Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della fondazione; può delegare singoli compiti al Vice Presidente.
In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della fondazione.
Egli convoca e presiede il Consiglio di amministrazione.
Il Vice presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento; quando il Vice presidente è assente o impedito, l'ufficio del Presidente è tenuto dal membro del Consiglio di Amministrazione più anziano nella carica di consigliere o, in caso di parità, da quello più anziano di età. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente stesso.
17. Segretario generale
Il Segretario generale è nominato, ove lo ritenga opportuno, dal Consiglio di amministrazione, che stabilisce la natura e durata dell'incarico.
Il Segretario generale è responsabile operativo dell'attività della fondazione.
In particolare, il Segretario generale, nell'ambito delle direttive degli organi della fondazione:
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Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi collegiali e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Presidente.
Egli è il capo del personale e dirige e coordina gli uffici della fondazione.
18. Assemblea dei partecipanti
L'assemblea dei partecipanti si riunisce almeno una volta all'anno.
Ogni partecipante ha un voto indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto alla fondazione.
L'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, nonché sui bilanci consuntivo e preventivo.
L'Assemblea nomina il Revisore.
L'assemblea è convocata e presieduta dal Presidente della fondazione.
La sua convocazione può essere richiesta da un terzo dei partecipanti.
19. Il Revisore
La vigilanza e il controllo contabile sulla gestione della fondazione è affidato ad un revisore nominato in sede di costituzione dal Fondatore e successivamente dall'Assemblea dei Partecipanti, a maggioranza relativa, tra gli iscritti al registro dei revisori.
Il revisore dura in carica per cinque esercizi, fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo di essi.
Il revisore:
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20. Gratuità degli incarichi
Tutte le cariche sono onorifiche, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno e di quelle comunque sostenute in ragione dell'incarico, nonché i compensi del Segretario generale e del Collegio dei revisori.
21. Bilancio
L'esercizio finanziario va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Entro il 30 ottobre di ogni anno il Consiglio di amministrazione approva il rendiconto economico di previsione per l'anno successivo ed entro il 30 aprile il rendiconto consuntivo dell'anno precedente.
I rendiconti devono essere accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei revisori e vanno redatti in modo da fornire una chiara rappresentazione del patrimonio e della situazione economica e finanziaria della Fondazione, in conformità all'art.25 del D.Lgs.4 dicembre 1997, n. 460.
Gli organi della fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.
22. Utili
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano dalla legge stessa consentite in favore di altri Enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
XII. SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
23. Scioglimento
La Fondazione si scioglie oltre ai casi previsti dal presente statuto anche nelle ipotesi indicate nell'art. 27 del Codice Civile.
In caso di liquidazione ed estinzione della Fondazione, da qualsiasi causa derivante, il patrimonio netto residuo dell'ente sarà devoluto ad altro ente o istituzione che persegua finalità analoghe a quelle della fondazione, secondo quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione.
Al fine di provvedere alle attività di liquidazione il Consiglio di amministrazione nomina un liquidatore che può essere scelto anche tra i membri del Consiglio di amministrazione uscente.
XIII. DISPOSIZIONI FINALI
25 Clausola di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.
Trento, 5 novembre 2013